regime fiscale nel trust


 

Not. Francesco Steidl, 22.11.2001

 

L'atto istitutivo (nella prassi instauratasi in Italia) sconta l'imposta minima di registro, poiché di solito prevede la dazione al trustee di una somma poco più che simbolica di denaro (se la somma fosse superiore sarebbe applicabile il 3% ex art. 9, Tariffa, L.R.).

 

Poi ci sono gli atti attributivi di beni.

 

Un ormai famoso studio del  SECIT (peraltro contestato da più parti) prevede che l'atto attributivo di beni al trust debba scontare l'imposta di donazione con la base imponibile commisurata al valore dell'usufrutto nel trasferimento da Disponente a Trustee, in relazione agli anni di durata del Trust e della piena proprietà (deducendo tuttavia quanto pagato per detto trasferimento) in sede di trasferimento al beneficiario.

 

Io credo che la corretta tassazione sia quella dell'art. 9 tariffa e cioè il 3%, trattandosi di atto a contenuto patrimoniale non donativo, né oneroso.

 

Se si segue il ragionamento del SECIT - ad oggi preso per buono da alcune Agenzie delle Entrate - v. Firenze - , va detto che se il Trustee è persona coniuge o parente entro il 4 grado del Disponente, non si applica alcuna imposta (a parte, naturalmente il 3% di ipotecarie e catastali), mentre se il Trustee è estraneo vale la franchigia di 350 milioni stabilita dalla legge.

 

Se si esce dalla franchigia, sempre secondo il SECIT, dovrebbero applicarsi le stesse aliquote per i trasferimenti a titolo oneroso (e cioè il 7,  8 o 15%,  a seconda della natura dei beni).

 

Ma, ripeto, la mia opinione - oggi suffragata anche da una recentissima decisione di Commissione Tributaria, è quella del 3% in ogni caso.

 

Questo in caso di attribuzione di beni immobili.

 

Sul trasferimento di quote sociali o azioni, invece, la situazione mi sembra alquanto favorevole.

 

Una volta abrogata l'imposta di donazione e preso atto che si applicano le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso, direi che l'unica imposta applicabile è quella dello 0,14% sui c.d. contratti fuori borsa, senza i limite di 1.800.000, tuttavia, poiché si realizza attraverso un atto notarile.

 

Non affronto, ovviamente, eventuali tassazioni sul fronte delle imposte dirette, che comunque, in caso di attribuzione di immobile da imprenditore (o da privato entro il quinquennio dall'acquisto) potranno essere risolti applicando le normali regole, tenendo conto che tale attribuzione avviene a titolo gratuito.